NUOVI CORRISPETTIVI 2017 PER PRELIEVO DI ENERGIA REATTIVA

gio 18 maggio 2017

NUOVI CORRISPETTIVI 2017 PER PRELIEVI DI ENERGIA REATTIVA

L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG) ha pubblicato la delibera 778/16/R/EEL del 22 dicembre 2016, con la quale ha definito quanto segue:
 

  • Nuovi corrispettivi per prelievi di energia reattiva degli utenti BT (>16,5kW) e MT in vigore per l’anno 2017, simili a quelli del 2016: 

    • Per clienti MT: 0,238 centesimi di euro/kvarh per i consumi di energia reattiva tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva; 0,307 centesimi di euro/kvarh per i consumi di energia reattiva oltre il 75% dell’energia attiva

    • Per clienti BT:  0,704 centesimi di euro/kvarh per i consumi di energia reattiva tra il 33% ed il 75% dell’energia attiva; 0,905 centesimi di euro/kvarh per i consumi di energia reattiva oltre il 75% dell’energia attiva
       

  • L’AEEG si è riservata, relativamente alle utenze AT (ovvero allacciati a rete con tensione compresa tra 35kV e 150kV) e AAT (>150kV), un ulteriore anno di riflessione: la modifica delle regole di prelievo dell’energia reattiva, per questa tipologia di utenze, è slittata al 31 dicembre 2017. Sono quindi confermati i corrispettivi già in vigore per prelievi di energia reattiva degli utenti AT e AAT: ovvero 0,860 centesimi di euro/kvarh per i consumi di energia reattiva tra il 50% ed il 75% dell’energia attiva; 1,100 centesimi di euro/kvarh per i consumi di energia reattiva oltre il 75% dell’energia attiva.
     

Il valore dei corrispettivi per il rifasamento di bassa e media tensione è infatti fissato di anno in anno dall’AEEG, in funzione del costo di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica.
 

Rimangono invariati gli altri punti fondamentali della delibera AEEG 654/2015:

  • Il fattore di potenza «istantaneo» in corrispondenza del massimo carico nelle fasce orarie F1 e F2 deve essere almeno pari a 0,9. Tale valore è da intendersi come valore medio nel quarto d’ora di massimo carico.

  • Il fattore di potenza medio mensile deve essere almeno pari a 0,7.

  • Non è consentita l’immissione in rete di potenza reattiva.

  • Nelle fasce F1 e F2 sarà ammesso un assorbimento di energia reattiva non oltre il 33% dell’energia attiva, che corrisponde ad un cosφ pari a 0,95. L’energia reattiva in eccesso sarà fatta pagare in bolletta con penali calcolate sulla base dei nuovi coefficienti.
     

Tali disposizioni per tutti gli utenti allacciati in BT o MT e con potenza impegnata maggiore di 16,5kW sono da rispettare per non rischiare la sospensione del servizio.

 

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